Art. 2

In vigore dal 4 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6. (3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (5) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (6) GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 17.
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