Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2405/89 è così modificato:
In vigore dal 4 set 1991
1) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Per:
- pesche, albicocche e pere del codice NC ex 2008 e
- succhi di ciliege del codice NC ex 2009 80,
il richiedente può indicare i codici NC nella casella 16 della domanda di titolo d'importazione, in particolare i codici NC seguenti:
2008 40 51 e 2008 40 59 o 2008 40 71 e 2008 40 79 o 2008 50 61 e 2008 50 69 o 2008 50 71 e 2008 50 79 o 2008 70 61 e 2008 70 69 o 2008 70 71 e 2008 70 79 o ex 2009 80 34 e ex 2009 80 39 o ex 2009 80 80, ex 2009 80 85 e ex 2009 80 93.
I codici indicati nella domanda figurano nel titolo d'importazione. »
2) Gli allegati I e II sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2641:oj#art-1