Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2405/89 è così modificato:

In vigore dal 4 set 1991
1) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Per: - pesche, albicocche e pere del codice NC ex 2008 e - succhi di ciliege del codice NC ex 2009 80, il richiedente può indicare i codici NC nella casella 16 della domanda di titolo d'importazione, in particolare i codici NC seguenti: 2008 40 51 e 2008 40 59 o 2008 40 71 e 2008 40 79 o 2008 50 61 e 2008 50 69 o 2008 50 71 e 2008 50 79 o 2008 70 61 e 2008 70 69 o 2008 70 71 e 2008 70 79 o ex 2009 80 34 e ex 2009 80 39 o ex 2009 80 80, ex 2009 80 85 e ex 2009 80 93. I codici indicati nella domanda figurano nel titolo d'importazione. » 2) Gli allegati I e II sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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