Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1350/72 è modificato come segue:
In vigore dal 4 set 1991
1) All', paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
« b) per ciascuna varietà o ceppo sperimentale:
- la superficie piantata,
- gli estremi catastali delle superfici o, qualora essi non esistano per tali superfici, un'indicazione ufficiale equivalente o, se necessario, un'indicazione complementare che permetta di localizzare la varietà o il ceppo sperimentale. »
2) All', i termini « articolo 12 » sono sostituiti dai termini « articoli 12 e 12 bis ».
3) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
« b) per ciascuna varietà o ceppo sperimentale:
- la superficie piantata,
- gli estremi catastali delle superfici o, qualora essi non esistano per tali superfici, un'indicazione ufficiale equivalente o, se necessario, un'indicazione complementare che permetta di localizzare la varietà o il ceppo sperimentale. »
4) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente alla Commissione tutte le informazioni relative alle modalità secondo le quali le associazioni di produttori riconosciute presenti sul suo territorio hanno amministrato l'aiuto loro concesso ed eventualmente la natura precisa delle misure da essi adottate, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1696/71. Tali informazioni devono essere comunicate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato fissato l'aiuto. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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