Art. 3

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la riduzione da applicare all'importo del'integrazione è fissata a:

In vigore dal 29 ago 1991
- 4,80 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; - 5,31 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in Spagna; Il prezzo minimo di ogni prodotto è pertanto diminuito di un importo pari all'adeguamento dell'integrazione.
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