Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 1582/91 è inserito un nuovo articolo 12 bis, formulato come segue:
In vigore dal 26 ago 1991
« Articolo 12 bis
1. Se per motivi connessi alle condizioni di smaltimento delle scorte d'intervento all'atto della consegna da parte dell'organismo d'intervento tedesco, le scadenze fissate all', lettera c) e all'articolo 6, paragrafo 1, corrispondenti alle date del 20 settembre 1991 per la consegna effettiva e del 31 agosto per il ritiro, non possono essere rispettate, le date suddette sono sostituite rispettivamente dal 7 ottobre 1991 e dal 20 settembre 1991.
In questo caso sono applicabili, in deroga alle norme generali del presente regolamento, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.
2. L'aggiudicatario inoltra la domanda di pagamento presso l'organismo competente entro e non oltre il 9 ottobre 1991, previa costituzione di una cauzione di pagamento presso l'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, conformemente al titolo II del regolamento (CEE) n. 2220/85.
L'importo di detta cauzione è pari al 110 % dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
3. La domanda di pagamento deve essere corredata dai seguenti documenti giustificativi:
a) prova della costituzione della cauzione di pagamento di cui al paragrafo precedente. Detta prova è costituita da un documento rilasciato dall'organismo che concede la cauzione;
b) attestato rilasciato al termine dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
c) attestato rilasciato dall'organismo competente, con cui si certifica che la merce era disponibile in data 7 ottobre 1991.
4. Per quanto riguarda la cauzione di pagamento di cui al paragrafo 2, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è rappresentata dalla consegna, franco banchina di carico, della carne bovina in scatola prodotta e imballata secondo le disposizioni e le modalità prescritte dal presente regolamento.
5. La cauzione di pagamento è svincolata immediatamente dietro presentazione, da parte dell'aggiudicatario, del certificato di presa in consegna redatto secondo il modello riportato all'allegato II, rilasciato dall'organismo designato dalla Commissione.
6. La cauzione di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 3 è svincolata immediatamente dietro presentazione della prova di costituzione della cauzione di pagamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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