Art. 1
In vigore dal 23 ago 1991
A decorrere dal 27 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan e dell'India:
Numero
d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0580 4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00 Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere
Storico versioni
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