Art. 2
In vigore dal 13 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia su richiesta dell'interessato esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1991. Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 22. (4) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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