Art. 1

In vigore dal 13 ago 1991
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguite da parte di navi battenti bandiera di un Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il totale delle catture ammissibile per il 1991. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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