Art. 2
In vigore dal 12 ago 1991
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III.
L'importo regolatore ad essi applicabile è quello previsto rispettivamente per i vini da tavola con i quali sono in relazione.
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