Art. 1
Il testo dell'articolo 12 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 12 ago 1991
« 1. Non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione dello Stato membro per una data qualità o un gruppo di qualità, convertiti nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato IV, maggiorato di un importo pari a 3,5 % di tale prezzo per 100 kg di peso morto. Tuttavia per gli Stati membri o regioni di uno Stato membro che soddisfano alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, tale percentuale è ridotta al 2,5. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2457:oj#art-1