Art. 1

In vigore dal 9 ago 1991
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di concentrato di pomodoro da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara. Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.
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