Art. 2
In vigore dal 6 ago 1991
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'Indonesia verso Germania, Benelux, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.
2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Indonesia verso Germania, Benelux, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.
3. Tutti i prodotti spediti dall'Indonesia verso Germania, Genelux, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo a decorrere dal 12 luglio 1991 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia, detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2416:oj#art-2