Art. 2
In vigore dal 6 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991. Per la Commissione
Jean DONDELINGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21.
ALLEGATO
Designazione delle merci Classificazione Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Preparazione sotto forma di polvere per la confezione di prodotti a base di zuccheri.
Composizione:
84,4 % in peso di bianco d'uovo disidratato (tenore totale in proteine: 69,1 % in peso),
14,6 % in peso di maltodestrina (espresso in amido/fecola : 9,3 % in peso),
1 % in peso di gelatina. 2106 90 99 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 al capitolo 21, nonché dai testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 99.
Il prodotto non è un concentrato di proteine del codice 2106 10 90. 2. Ossido di ferro artificiale contenente approssimativamente 95 % di Fe2O3 e approssimativamente 4 % di allumina e silice, risultanti dal processo di fabbricazione. 2821 10 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) del capitolo 28 e dai testi dei codici NC 2821 e 2821 10 00 (vedi note esplicative del SA, voce 28.21, parte A).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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