Art. 2
In vigore dal 5 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 15. (4) GU n. L 141 del 27. 8. 1970, pag. 1. (5) GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 10.
Storico versioni
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