Art. 1
In vigore dal 2 ago 1991
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.
Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.
Storico versioni
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