Art. 2
In vigore dal 2 ago 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1991.
Esso si applica a partire dalla prima gara del mese di agosto. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (4) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 31. (5) GU n. L 156 del 20. 6. 1991, pag. 5.
Storico versioni
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