Art. 1

In vigore dal 2 ago 1991
All', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3310/86, il testo del paragrafo 2 è completato dal seguente comma: « La trasmissione interna alla autorità centrali delle informazioni relative al rilevamento dei prezzi ha inizio in tutti gli Stati membri ogni martedì non prima delle ore 14. »
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