Art. 1
In vigore dal 2 ago 1991
All', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3310/86, il testo del paragrafo 2 è completato dal seguente comma:
« La trasmissione interna alla autorità centrali delle informazioni relative al rilevamento dei prezzi ha inizio in tutti gli Stati membri ogni martedì non prima delle ore 14. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2368:oj#art-1