Art. 1

1. Si procede alla vendita di circa:

In vigore dal 2 ago 1991
- 10 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o giugno 1991; - 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate tra il 15 giugno 1990 e il 1o maggio 1991; - 1 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1o giugno 1991. 2. Le carni sono destinate ad essere esportate. 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11). 4. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 agosto 1991. 6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2364:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2364 — 1. Si procede alla vendita di circa: | Portale Normativo