Art. 1
In vigore dal 1 ago 1991
A decorrere dal 5 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India, della Tailandia e dell'Indonesia:
Numero
d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0670 6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
Storico versioni
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