Art. 7
In vigore dal 31 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
CARNI BOVINE
CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO
ECCEZIONALE - 1991
Regolamento (CEE) n. 2352/91 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso
lordo (kg) 9 Peso
netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE
Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo
Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato)
DEFINIZIONE
Carni di alta qualità originarie di . . . . . .
(definizione applicabile)
ALLEGATO I
1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
CARNI BOVINE
CONTINGENTE TARIFFARIO AUTONOMO
ECCEZIONALE - 1991
Regolamento (CEE) n. 2352/91 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso
lordo (kg) 9 Peso
netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE
Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo
Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato)
DEFINIZIONE
Carni di alta qualità originarie di . . . . . .
(definizione applicabile)
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ
- JUNTA NACIONAL DE CARNES
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', lettera a).
- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION
per le carni originarie dell'Australia, conformi alla definizione di cui all', lettera b).
- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', lettera c).
- SECRETARIA DE INSPECÇAO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all', lettera d).
- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD
per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all', lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:2352:oj#art-7