Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1589/87 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 31 lug 1991
1) L', primo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Qualora la Commissione non abbia accertato che è soddisfatta la condizione prevista all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87, gli organismi di intervento interessati procedono all'acquisto di burro conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Un bando di gara è pubblicato in allegato al presente regolamento. »
2) All', l'importo di « 30 ecu » è sostituito da « 40 ecu ».
3) All'articolo 7, paragrafo 2, il termine « quattordici giorni » è sostituito da « ventun giorni ».
4) All'articolo 11, l'espressione « tasso rappresentativo » è sostituita da « tasso di conversione agricolo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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