Art. 5

In vigore dal 31 lug 1991
1. Prima del ritiro del burro o del latte scremato in polvere, l'aggiudicatario costituisce a favore dell'organismo d'intervento detentore della merce, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di fornitura dell'ammontare di 3 400 ecu per tonnellata di burro e di 1 900 ecu per tonnellata di latte scremato in polvere. L'aggiudicatario prende in consegna la merce secondo le disposizioni relative allo svincolo delle scorte dell'intervento. 2. L'organismo d'intervento prende tutti i provvedimenti necessari per verificare la qualità della merce messa a disposizione per la fornitura. 3. L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, è l'esecuzione della totalità della fornitura secondo le modalità previste. 4. La cauzione di fornitura è svincolata e l'importo dell'offerta è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità previste. Detta prova, da presentarsi al più tardi il 10 ottobre 1991, è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, il cui modello è riportato all'allegato III, rilasciato da un rappresentante dell'« Agenzia dell'Assistenza Internazionale ».
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Art. 5 Regolamento (UE) 1991/2321 | Portale Normativo