Art. 4

In vigore dal 31 lug 1991
1. In caso di non accoglimento dell'offerta, la cauzione di cui all', paragrafo 2, lettera c) è svincolata immediatamente. L'offerente è tenuto a rispettare le seguenti esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8): a) non ritirare la propria offerta; b) costituire la cauzione di cui al paragrafo 2 per i quantitativi specificati all', paragrafo 1 del presente regolamento, entro il termine prescritto; c) prelevare i quantitativi per i quali è stata costituita la cauzione di cui alla lettera b) anteriormente al 30 agosto 1991. 2. Prima di ritirare la merce, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento francese, per ciascuno dei quantitativi presi in consegna, una cauzione dell'ammontare di 3 000 ECU/t. L'aggiudicatario è tenuto, a titolo di esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, a consegnare la totalità della carne conformemente al disposto dei paragrafi 4 e 5. 3. L'aggiudicatario prende in consegna la merce in ottemperanza alle disposizioni dell'organismo d'intervento relative allo svincolo delle scorte. 4. La cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata e l'importo di cui all', paragrafo 2, lettera e) è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che le carni di cui all', paragrafo 1 sono state integralmente consegnate in conformità con il presente regolamento presso i magazzini frigoriferi sovietici elencati nell'allegato II anteriormente al 20 settembre del 1991, nello stesso stato in cui si trovavano al momento del prelievo dal magazzino d'intervento. 5. La prova di cui al paragrafo 4 è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, riportato all'allegato IV, debitamente compilato, timbrato e firmato da un rappresentante della « Central Commission » (9). Detta prova deve essere presentata all'organismo d'intervento francese anteriormente al 1o ottobre 1991.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2320:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 1991/2320 | Portale Normativo