Art. 2

In vigore dal 30 lug 1991
1. Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 251 dell'atto di adesione è fissato a 90 000 t di equivalente riso semigreggio per la campagna 1991/1992. 2. Nel quadro del quantitativo di cui al paragrafo 1, il quantitativo indicativo dei prodotti di cui al codice NC 1006 30 è fissato al 25 %. 3. I tassi di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE si applicano ai quantitativi ai quali si riferisono i titoli MCS pe la contabilizzazione in termini di riso equivalente semigreggio.
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