Art. 2

In vigore dal 30 lug 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo delle uve secche non trasformate per le altre categorie di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel è ottenuto con l'applicazione del coefficiente che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2550/88 (6).
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