Art. 1

In vigore dal 30 lug 1991
1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1991/1992 l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato a 1 023 ecu per ettaro di superficie specializzata sulla quale è stata effettuata la raccolta. All'aiuto si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuna varietà. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, le superfici con una resa per ettaro inferiore a: - 1 000 kg di uve secche sultanine, - 750 kg di uve secche di Corinto, - 200 kg di uve secche della varietà Moscatel, non vengono considerate come superficie specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto. 3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.
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