Art. 1
In vigore dal 30 lug 1991
1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1991/1992. Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è pari a 12 hl/ha. Tuttavia, per i produttori la cui azienda è situata nella parte spagnola delle zone viticole C, il quantitativo totale dei vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che può essere distillato non può superare in nessun caso il 15 % della loro produzione di vino da tavola.
Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata al comma precedente è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (6), e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione suddetta, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 (7).
2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 65 il quantitativo di vino indicato nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2287:oj#art-1