Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.(2) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 11.(3) GU n. L 84 del 29. 3. 1988, pag. 1.(4) GU n. L 73 del 18. 3. 1988, pag. 1.
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