Art. 3

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione ALLEGATO I >PIC FILE= "T0048471"> >PIC FILE= "T9001577"> ALLEGATO I >PIC FILE= "T0048472"> >PIC FILE= "T9001578"> ALLEGATO I bis DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME 1. Il formulario su cui è redatta l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2. 2. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm. 3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serìe destinato ad individualizzarlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere che indicano lo Stato membro che lo rilascia: - BE per il Belgio - DK per la Danimarca - DE per la Germania - EL per la Grecia - ES per la Spagna - FR per la Francia - IE per l'Irlanda - IT per l'Italia - LU per il Lussemburgo - NL per i Paesi Bassi - PT per il Portogallo - UK per il Regno Unito. 4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dallo Stato membro che rilascia l'autorizzazione. ALLEGATO II >PIC FILE= "T0048473"> >PIC FILE= "T9001579"> ALLEGATO II >PIC FILE= "T0048474"> >PIC FILE= "T9001580"> ALLEGATO II bis DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONI INF-8 1. Il formulario su cui è compilato il bollettino d'informazioni INF-8 è stampato su carta bianca priva di paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2. 2. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm. 3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo. 4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. Le caselle sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. L'autorità competente dello Stato membro che deve fornire le informazioni o deve utilizzarle può chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, dei dati contenuti nei formulari ad essa presentati. ALLEGATO III >PIC FILE= "T0048475"> ALLEGATO III >PIC FILE= "T0048476"> ALLEGATO III bis DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI CHE SI TROVANO IN ZONA FRANCA O DEPOSITO FRANCO 1. Il formulario sul quale l'attestazione della posizione doganale delle merci che si trovano in zona franca o deposito franco è redatta, deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2. 2. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm. 3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato a individualizzarlo. 4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestazione. 5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi eventualmente devono essere effettuate depennando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore dell'attestazione e vistata dall'autorità doganale. 6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestazione uno dopo l'altro, senza interlinee, ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati con una linea in modo da rendere impossibile ogni aggiunta ulteriore. 7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'ufficio doganale all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o quando è presentata la dichiarazione doganale, secondo i casi. Dopo il visto del formulario, l'ufficio doganale conserva una copia dell'attestazione. 8. Nel caso in cui l'attestazione è compilata dall'operatore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere: - o munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale e della firma di un funzionario di questo ufficio, oppure - riempita dall'operatore con l'impronta di un timbro fiscale speciale in metallo, approvato dalle autorità doganali. L'operatore conserva copia dell'attestazione con la sua contabilità di magazzino.
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