Art. 1

In vigore dal 29 lug 1991
1. Con effetto al 16 novembre 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Grecia: 88,3 Portogallo: 90,3 2. Con effetto al 1o gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Regno Unito (tranne Culham): 106,5 Culham: 96,8 Spagna: 114,0 Varese: 109,6 3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (4) rimangono applicabili.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2380 | Portale Normativo