Art. 1
In vigore dal 29 lug 1991
1. Con effetto al 16 novembre 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Grecia: 88,3
Portogallo: 90,3
2. Con effetto al 1o gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Regno Unito (tranne Culham): 106,5
Culham: 96,8
Spagna: 114,0
Varese: 109,6
3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (4) rimangono applicabili.
Storico versioni
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