Art. 2
In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.
ALLEGATO
LOTTI A, B, C, D, E, F, G e H
1. Azioni n. (1): da 1423/90 a 1430/90.
2. Programma: 1989 (150 t) e 1990.
3. Beneficiario: Repubblica popolare cinese.
4. Rappresentante del beneficiario (3) (9): Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 11 - Nong Zhan Guang, Nanli, Beijing 100026, République populaire de Chine (telex: 22233 MAGR CN).
5. Luogo o paese di destinazione: Repubblica popolare cinese.
6. Prodotto da mobilitare: latte scremato in polvere.
7. Caratteristiche e qualità della merce (2) (6):
vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (A.1).
8. Quantitativo globale: 3 661 tonnellate.
9. Numero di lotti: 8 (10).
10. Condizionamento e marcatura: 25 kg (7) (8)
e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 - 3 (A.2. - A.3)
Indicazione in inglese (impresse con lettere di almeno 2,5 cm di altezza).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 4. SHIPMENT / 14 CITIES / FOR RECOMBINATION ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. Stadio di fornitura: reso destinazione.
13. Porto d'imbarco: -
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -
15. Porto di sbarco: -
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: (10)
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 16. 9 al 27. 9. 1991.
18. Data limite per la fornitura:
1423/90
1424/90
1425/90
1426/90
1430/90 1. 11. 1991 1427/90
1428/90
1429/90 8. 11. 1991
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 26. 8. 1991, ore 12.
21. A. In caso di seconda gara:
a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 9. 1991, ore 12;
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 30. 9 all'11.10.1991;
c) data limite per la fornitura:
1423/90
1424/90
1425/90
1426/90
1430/90 15. 11. 1991 1427/90
1428/90
1429/90 22. 11. 1991
B. In caso di terza gara:
a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 9. 1991, ore 12;
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 14. 10 al 25. 10. 1991;
c) data limite per la fornitura:
1423/90
1424/90
1425/90
1426/90
1430/90 29. 11. 1991 1427/90
1428/90
1429/90 6. 12. 1991
22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 12. 7. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2031/91 della Commissione (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 11).
Note:
(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
(2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137.
(3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: EEC Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices building, apartment No 2-6-1, Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (Tel. 532 44 43; telex 222690 ECDEL CN; Telefax 532 43 42).
(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
- per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
- 235 01 32,
- 236 10 97,
- 235 01 30,
- 236 20 05,
- 236 33 04.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1989, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
(6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
(7) I sacchi devono essere collocati in contenitori di 20 piedi.
La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.
(8) Imballaggi nuovi, asciutti e intatti, di contenuto netto di 25 kg, confezionati come segue:
[disposizioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19)]
1 sacco di carta Kraft, avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g/m2;
1 sacco di carta Kraft con strato di polietilene, avente resistenza corrispondente ad almeno 80 + 15 g/m2;
3 sacchi di carta Kraft, aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g/m2;
1 sacco interno di polietilene di almeno 0,12 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura.
(9) L'aggiudicatario dovrà designare un proprio rappresentante nel porto di sbarco e ne informerà l'impresa incaricata dei controlli, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2200/87, e la CCIC (China National Import and Export Inspection Corporation), indirizzo telegrafico CHINSPECT, telex 210076 SACI CN.
L'aggiudicatario può designare come proprio rappresentante la CCIC.
(10)
Azione n. Quantitativi (in tonnellate) Porto di sbarco Destinazione / Indirizzo del magazzino 1423/90
1424/90 350
352 a) Xinfeng
(Guangzhou) no 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou 1425/90
1426/90 500
497 b) Shanghai The Warehouse of the Dairy Development Project, no 780 Beizhai Road, Beixingjing 1427/90
1428/90 500
450 Xingang
(Tianjin) Refrigeration Plant, Dairy Company - Xingfudao Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District 1429/90 680 c) Dalian The Warehouse of the Dairy Development Project, no 141 Dongbei Roan, Xigang 1430/90 332 d) Fuzhou Kangie Dairy Plant, Wuliting Fuma Road
a) due parti: A - 285 t; B - 67 t;
b) tre parti: A - 325 t; B - 58 t; C - 114 t;
c) due parti: A - 500 t; B - 180 t;
d) due parti: A - 57 t; B - 275 t.
Storico versioni
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