Art. 1

In vigore dal 29 lug 1991
1. Dal 1o settembre 1991 al 14 febbraio 1992 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato: Numero d'ordine Codice NC (1) Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0615 ex 0302 40 90 ex 0304 10 93 ex 0304 10 98 Aringhe e carni di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia 20 000 0 (a) (1) Codici Taric: ex 0302 40 90 * 20, ex 0304 10 93 * 20, ex 0304 10 98 * 16. (a) Tuttavia, nei limiti di questo contingente, il Portogallo beneficia di un dazio ridotto del 3,8 % nel 1991 e dell'1,9 % nel 1992. 2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che i prezzi franco frontiera, stabiliti dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (3), siano almeno uguali ai prezzi di riferimento eventualmente fissati o da fissare dalla Comunità per il prodotto o per le categorie di prodotti interessati. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti: - aringhe intee: 1, - fianchi di aringhe: 2,32, - pezzi di aringhe: 1,96. 3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia.
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