Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 12.
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