Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (5) è modificato nel seguente modo:
In vigore dal 29 lug 1991
1) È inserito il seguente articolo 7 bis:
« Articolo 7 bis
1. L'importo massimo di 475 ecu per ettaro di cui all', punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 è versato durante un quinquennio per le superfici sulle quali, in applicazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, l'intera piantagione di alberi da frutta a guscio e/o di carrubi è interessata, durante lo stesso periodo, dai lavori connessi con la realizzazione di un'azione di estirpazione, seguita da un nuovo impianto o/e da un'azione di riconversione varietale effettuata mediante sovrainnesto.
2. Per le superfici di cui al paragrafo 1 è versato, durante gli anni di esecuzione del piano per i quali non è concesso l'aiuto previsto dallo stesso paragrafo, l'importo massimo di 200 ecu per ettaro di cui al succitato , punto 1, ultimo comma. »
2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« L'organizzazione di produttori sottopone per approvazione alla competente autorità designata dallo Stato membro il progetto di piano, presentato conformemente all'allegato III e corredato di tutti documenti giustificativi.
Il progetto di piano precisa in particolare:
- le superfici del frutteto che saranno interessate da un'azione di estirpazione, seguita da un nuovo impianto e/o da un'azione di riconversione varietale mediante sovrainnesto, durante il primo biennio di esecuzione del piano e durante un ulteriore triennio; esse devono essere adeguatamente identificate mediante un riferimento catastale o il numero della parcella;
- il calendario relativo all'esecuzione annua del piano per le diverse azioni elencate all'articolo 7, con l'indicazione delle parcelle del frutteto interessate.
I lavori di esecuzione del piano non possono iniziare prima che esso sia stato approvato dalla competente autorità nazionale. »
3) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2286:oj#art-1