Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 625/78, il testo del paragrafo 6 è modificato come segue:

In vigore dal 29 lug 1991
1) Il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente: « - a pagare le spese di ammasso dei quantitativi in oggetto dal giorno della presa in consegna fino alla data dell'uscita. » 2) È aggiunto il seguente comma: « Le spese di ammasso sono fissate forfettariamente per tonnellata nel modo seguente: a) 17 ecu per le spese fisse; b) 0,08 ecu per giorno di ammasso per le spese di permanenza in un deposito; c) se il pagamento è stato effettuato, gli oneri finanziari sono calcolati a decorrere dal giorno del pagamento in base al prezzo di acquisto e del tasso di interesse stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (*), maggiorato di due punti. (*) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2270:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo