Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 625/78, il testo del paragrafo 6 è modificato come segue:
In vigore dal 29 lug 1991
1) Il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
« - a pagare le spese di ammasso dei quantitativi in oggetto dal giorno della presa in consegna fino alla data dell'uscita. »
2) È aggiunto il seguente comma:
« Le spese di ammasso sono fissate forfettariamente per tonnellata nel modo seguente:
a) 17 ecu per le spese fisse;
b) 0,08 ecu per giorno di ammasso per le spese di permanenza in un deposito;
c) se il pagamento è stato effettuato, gli oneri finanziari sono calcolati a decorrere dal giorno del pagamento in base al prezzo di acquisto e del tasso di interesse stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (*), maggiorato di due punti.
(*) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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