Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3076/78 è modificato come segue:
In vigore dal 26 lug 1991
1. All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La prova di cui al paragrafo 1 è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/71, in appresso denominato « attestato di equivalenza ».
2. All', paragrafo 1, i termini « di cui all', paragrafo 2, lettera a), primo trattino e all', paragrafo 2, lettera b) » sono sostituiti dai termini « di cui all', paragrafo 2 ».
3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
« Articolo 4
1. Fino al 30 aprile 1992, per il luppolo originario di paesi terzi che non hanno autorizzato alcun organismo ufficiale a rilasciare gli attestati di equivalenza, la prova di cui all' può essere costituita, per quanto riguarda i coni di luppolo di cui al codice NC 1210 10, dalla presentazione dell'attestato di controllo di cui al paragrafo 2.
2. L'attestato di controllo è rilasciato, per ciascuna partita, dalle competenti autorità degli Stati membri, previa verifica della conformità con i requisiti minimi di commercializzazione figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78, secondo le modalità descritte all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 dello stesso regolamento.
3. L'attestato di controllo è rilasciato soltanto per partite di luppolo accompagnate da una dichiarazione rilasciata da un organismo ufficiale del paese di origine in cui figura l'indicazione di tale paese.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità di cui al paragrafo 2, nonché le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei bolli a secco delle autorità competenti.
5. L'attestato di controllo è redatto in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato III, secondo le disposizioni figuranti nell'allegato IV. »
4. È inserito il seguente articolo:
« Articolo 7 bis
Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità del luppolo importato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/71, con i requisiti minimi di commercializzazione stabiliti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78. Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, essi comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell'anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle forniture di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell'anno considerato dai paesi terzi. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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