Art. 2
In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54. (7) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 6.
ALLEGATO
Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all' del presente regolamento
SULTANINA
1. KSOS, Kanari 24, Athina, Grecia.
2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia.
3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia.
4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia.
Storico versioni
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