Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2190/90 è modificato come segue:
In vigore dal 26 lug 1991
1) All', il testo del paragrafo 1 è modificato come segue, a datare dal 1o agosto 1991:
a) i quantitativi « 158 t » e « 10 000 t » sono sostituiti rispettivamente da « 204 t » e « 4 400 t »;
b) il prezzo di « 9,3 ecu » è sostituito da « 8,3 ecu ».
2) Nell'allegato nella parte riservata alle uve di Corinto è aggiunto il seguente punto:
« 3. "Olimpia", Unione delle cooperative agricole dell'Elide ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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