Art. 1

In vigore dal 26 lug 1991
In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1244/82, il tasso di conversione da applicare agli importi di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è il tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2243 | Portale Normativo