Art. 2

In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 277 dell'8. 6. 1988, pag. 21. (4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 18.
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