Art. 3

In vigore dal 25 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT (1) GU n. C 46 del 22. 2. 1991, pag. 9. (2) Parere reso il 12 luglio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
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