Art. 10

In vigore dal 25 lug 1991
1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli il nome degli aggiudicatari ed ogni altra informazione necessaria per l'esecuzione dell'operazione di fornitura. 2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'operazione di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna della merce.
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