Art. 2
In vigore dal 25 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 21. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. (4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 18. (5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (6) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25. (7) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77. (8) GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 21.
Storico versioni
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