Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2721/88 è modificato nel seguente modo:

In vigore dal 24 lug 1991
1. All', paragrafo 1, il terzo comma è completato dal seguente testo: « La resa per ettaro dei prodotti considerati è calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 441/88. » 2. All', paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dai tre seguenti commi: « Nel caso contemplato al primo comma, i quantitativi totali indicati nel contratto o nella dichiarazione non possono superare quelli risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ai quantitativi di vino da tavola ottenuti dal produttore dall'inizio della campagna considerata e iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75. Tuttavia, negli Stati membri dove il quantitativo dei vini che il produttore può far distillare ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 non può inoltre superare una determinata percentuale della propria produzione, l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna può avvenire sin dall'apertura della distillazione in questione. In tal caso l'organismo d'intervento inserisce esplicitamente nel contratto un'avvertenza destinata ad attirare l'attenzione dei titolari di contratti sulle condizioni regolamentari per il versamento dell'aiuto. » 3. All', il paragrafo 3 è soppresso. 4. All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente testo: « In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori che, durante la precedente campagna, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto ai loro obblighi di fornitura o di ritiro sotto controllo nei periodi di riferimento stabiliti rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 3105/88 e (CEE) n. 441/88. » 5. All'articolo 9, il secondo comma del paragrafo 2 ed il paragrafo 3 bis sono soppressi. 6. All'articolo 11, paragrafo 6, il terzo ed il quarto comma sono soppressi. 7. È inserito il seguente articolo 12 bis: « Articolo 12 bis Qualora il distillatore non adempia agli obblighi che gli incombono entro le scadenze fissate, l'aiuto viene ridotto nel modo seguente: a) per quanto riguarda il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore, di cui all'articolo 8, l'aiuto è diminuito dell'1 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese. Oltre il mese l'aiuto non viene più versato; b) per quanto riguarda: - la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 11, paragrafo 6, - la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, l'aiuto è diminuito dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi. Oltre i due mesi l'aiuto non viene più versato; c) per quanto riguarda: - l'invio di una distinta dei quantitativi distillati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, - l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati per l'elaborazione del vino alcolizzato, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, l'aiuto è diminuito dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo. Se è stato concesso un anticipo, la cauzione corrispettiva è svincolata proporzionalmente all'importo dell'aiuto effettivamente dovuto. Se l'aiuto non è dovuto, la cauzione viene incamerata. »
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