Art. 4
In vigore dal 23 lug 1991
La Commissione stabilisce, per ciascuna delle due categorie di domande menzionate all', paragrafo 1, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione e comunica tali quantitativi agli Stati membri mediante telescritto entro e non oltre il 1o agosto 1991.
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