Art. 2

In vigore dal 22 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2. (4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16. (5) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 5. (6) GU n. L 48 del 21. 2. 1991, pag. 5. (7) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 13. (8) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (9) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
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