Art. 2

In vigore dal 22 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28. (4) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 22. (5) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 49.
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