Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
In vigore dal 19 lug 1991
« Il burro di cui all' del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o dicembre 1989. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (6) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57. (7) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23. (8) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2130:oj#art-1