Art. 2

In vigore dal 18 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1991. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (4) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
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