Art. 2

In vigore dal 17 lug 1991
Il testa della nota (1), « ecu per % vol ed ettolitro », che figura in calce all'allegato del regolamento (CEE) n. 2267/90 è sostituito dal testo seguente: « (1) ECU per % vol ed ettolitro [titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87]. »
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